Monthly Archivegennaio 2008



Vecchio teologo 16 gen 2008 09:20 pm

Ma da quando in qua

il Capo di uno Stato straniero annulla una visita per il rischio di contestazioni?
A parte tutto, peccato che non sia andato, accettando il dialogo (da buon pastore).

Senza Categoria 14 gen 2008 11:05 am

Redazionale

jitcrunch.aspx
Avevo promesso un link a Smoky
8D

Shi Tao &Vecchio teologo 13 gen 2008 04:58 pm

Dall’Associazione Coscioni

stiamo assistendo ad un’operazione culturale di attacco ai principi e ai valori della laicità che credo non abbia precedenti; questa avanzata si serve a man forte dei mezzi di comunicazione di massa per ottenere una legittimità e un’apparente popolarità che non ha invece riscontri nell’opinione pubblica italiana.
Credo che i blog possano fare molto per contrastare questa ondata clericale: ne sapeva qualcosa Piero Welby che per anni ha curato un blog, il Calibano, che sua moglie Mina continua a tenere aggiornato.
Marco Cappato credo abbia voluto coinvolgermi come sostenitore convinto dell’Associazione Coscioni, ma anche come blogger ( Metilparaben) che si occupa principalmente dei temi legati alla laicità, all’ingerenza delle gerarchie vaticane nella vita politica italiana, ai diritti civili troppo spesso ! negati ai cittadini in nome di posizioni confessionali e proibizioniste.
Inutile dire, perciò, che ho colto al volo l’invito di Marco Cappato (che ti giro qua sotto) ad organizzare una riunione dei blogger laici durante il 6° Congresso dell’Associazione Luca Coscioni il 16 febbraio a Salerno: sarà un’occasione per confrontarci, per immaginare e proporre iniziative comuni, per condividere strumenti e risorse; il tutto nella cornice di un evento come il Congresso dell’Associazione Coscioni, oggi più che mai fondamentale per la riforma laica del nostro paese.
Nell’invitarti alla riunione dei blogger, che avrà luogo sabato 16 febbraio 2008 alle ore 13:00 in una sala messa a disposizione dal Congresso, e sarà interamente registrata da Radio Radicale, ti prego di diffondere l’iniziativa anche sul tuo blog, utilizzando il codice del banner [sul blog di intempestiva incasina il template, già zoppicante di suo] che allego in calce a questa mail, e di confermare la tua partecipazione rispondendo a questa mail, oppure all’indirizzo di posta elettronica alessandro.capriccioli@associazionecoscioni.org.
Che altro aggiungere? Ti aspetto a Salerno!

Alessandro Capriccioli, aka Metilparaben

Shi Tao &Snoopy avvocato 11 gen 2008 03:17 pm

Diritto di famiglia europeo (gioiso e coerente)

Mario Mauro (Fi), vicepresidente del Parlamento europeo, chiede al Consiglio dei Ministri europei di affermare che il diritto comunitario non e’ competente in materia di diritto di famiglia dei singoli Stati Ue e quindi nell’equiparazione della famiglia con le convivenze e le unioni omosessuali.
Si sbaglia: l’Unione europea interviene da molti anni in materia, coerentemente con i poteri attribuiti dai Trattati fondamentali e da ulteriori convenzioni ad hoc.
La ragione fondamentale è che il riconoscimento dei diritti in materia di famiglia è essenziale per garantire la libertà di movimento dei cittadini europei (uno dei cardini dell’Unione e che originariamente era inteso come libera circolazione dei lavoratori, nel quadro ideologico in parte superato della Comunità economica europea, che si occupava soprattutto dei “fattori produttivi”, mentre oggi la libertà di movimento riguarda la persona in quanto tale e non più in quanto lavoratore).
L’unione europea non vuole rischiare che il mancato riconoscimento dei diritti della famiglia impedisca o disincentivi la mobilità europea.

L’europarlamentare “scopre” oggi il problema, a causa di un cittadino tedesco che chiede se sia in contrasto col diritto comunitario il mancato riconoscimento di una pensione di reversibilita’ ad un componente di una coppia omosessuale registrata.

Nello scorso settembre l’avvocato generale della Corte ha dato ragione al richiedente tedesco, in coerenza coi principi comunitari.

Ma il forzista insiste: ”Al di la’ del merito della questione, i Trattati su cui si fonda l’Ue lasciano il regime di famiglia, convivenze more uxorio e unioni omosessuali alla competenza degli Stati membri, come conferma anche l’art. 9 della Carta di Nizza”.

Ma sbaglia ancora: l’articolo in questione recita

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia -
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Ma l’intepretazione di Mauro è vietata dall’art. 53 della medesima Carta:

Livello di protezione -
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri

L’art. 53 è una norma di chiusura e come tale prevale su possibili diverse interpretazioni degli altri articoli della Carta.
Quindi, siccome esistono norme comunitarie che tutelano i diritti civili delle coppie di fatto e sposate, eterosessuali ed omosessuali, tali norme prevalgono e non possono decadere a causa di una pretesa riserva nazionale in materia.

Forse presago, Mauro chiede, nel caso in cui la Corte accolga le indicazioni dell’avvocato, se il Consiglio intenda modificare la direttiva Ue per chiarire che ”il diritto comunitario non puo’ modificare il regime interno di famiglia, convivenze more uxorio e unioni omosessuali”.
Ancora sbaglia: qui non è solo in questione una direttiva: sono la logica e l’architettura del sistema europeo (con un occhio ai diritti umani e un occhio all’economia di mercato), sentenze della Corte di giustizia e convenzioni in materia di famiglia, ad imporre riconoscimenti alle coppie registrate (eterosessuali od omosessuali).
Una singola direttiva, anche se la si volesse modificare, non potrebbe cambiare la situazione (e per cambiarla, comunque, forse si tratta di vedere la posizione di Stati come la Polonia, perché modificare una direttiva europea semplicemente sulla base delle richieste di un europarlamentare italiano che non rappresenta neanche la maggioranza di governo nel proprio Paese, di per sé, non suona molto probabile).
L’Unione è competente in materia di famiglia, segue una strada coerente e corretta e finirà che dovremo adeguarci.
Mi chiedo se non andrà come in alcuni altri casi della nostra storia, quando per essere arrivati fra gli ultimi, abbiamo anche fatto riforme tra le più moderne e liberali.

Senza Categoria 07 gen 2008 07:21 pm

La Lombardia mette in croce le donne

Alcuni ospedali di Milano si sarebbero dati nuovi limiti per praticare l’aborto terapeutico, superiori a quelli previsti dalla legge 194 del ’78.
Di conseguenza non praticherebbero l’aborto in casi pur previsti dalla 194 (secondo i resoconti giornalistici si tratterebbe di “linee guida che mettono paletti all’applicazione della legge”).
Oltre ad abbassare il numero di settimane di gestazione entro cui praticare l’interruzione di gravidanza, in Mangiagalli la necessità di aborto terapeutico deve essere certificata da almeno due medici ginecologi e firmata dal primario “è un modo per dare più sicurezza alla donna che si può confrontare con uno staff”.
Tali opzioni sarebbero attualmente al vaglio anche della Regione Lombardia.
Tuttavia, si tratta di una scelta illegittima che viola il diritto della donna a ricevere le prestazioni sanitarie minime essenziali che sono definite dalla legge dello Stato.
La Corte costituzionale ha anzi precisato che il nucleo fondamentale della 194, in quanto relativo al riconoscimento di diritti costituzionalmente garantiti non è inficiabile ad opera di leggi ordinarie, perché si tratta di disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato perchè leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione.
Se lo Stato non può sopprimere la tutela minima, tanto meno può la Regione o il singolo ospedale. Non si possono quindi violare i limiti della normativa (nè in eccesso, nè in difetto, visto che lo scopo della 194 è proprio di trovare un bilanciamento tra i diritti della madre e quelli del concepito).

Più precisamente (ribadendo nel ’97 il proprio orientamento costante) la Consulta afferma che:
basilare resta fra tutte la sentenza n. 27 del 1975, con la quale la Corte, nel dichiarare la illegittimità costituzionale parziale dell’art. 546 [che puniva l'aborto di donna consenziente] del codice penale del 1930, ebbe modo di affermare i principi di ordine costituzionale in materia.
Disse la Corte:

la legge in questione ha enunciato come proprio criterio ispiratore e direttivo esattamente quei beni della maternità e della tutela della vita umana dal suo inizio, a cui la Corte aveva fatto richiamo, ed ha dettato disposizioni dirette a salvaguardare sia la salute e la vita della gestante sia “le cautele necessarie – per citare testualmente le proposizioni della sentenza più volte qui menzionata – per impedire che l’aborto venga procurato senza serii accertamenti sulla realtà e la gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione” ed ancorando la liceità dell’aborto “ad una previa valutazione delle condizioni atte a giustificarla”.

Corte costituzionale, 10 febbraio 1997, n. 35

La Corte costituzionale ha dovuto più volte dichiarare inammissibili referendum abrogativi della 194, sempre ribadendo che si sarebbe trattato di violare i diritti fondamentali di salute della donna.. Il che – a mio sommesso avviso – la dice lunga sui promotori referendari, e non solo sul piano morale, visto che, nel ’97 si rischiò addirittura, per la goffa (o furiosa) abrogazione richiesta, di rendere del tutto libero e non regolamentato l’aborto:

In definitiva la richiesta è formulata, attraverso un ritaglio del testo vigente, in modo tale da dare all’abrogazione il senso palese di una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale – e non solo di una irrilevanza penale – dell’interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, riconducendo tale vicenda ad un regime di totale libera disponibilità da parte della singola gestante, anche in ordine alla sorte degli interessi costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti. Ora, ciò è appunto quanto è precluso al legislatore, e conseguentemente anche alla deliberazione abrogativa del corpo elettorale.

Corte costituzionale, 10 febbraio 1997, n. 35

Ma accenniamo comunque al piano morale:

La principale questione di ammissibilità, suscitata dalla richiesta “massimale”, riguarda invece la completa abrogazione dell’art. 6: vale a dire la proposta che sia resa inefficace la stessa previsione dell’aborto terapeutico, da praticarsi “quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita”, oppure “quando siano accertati processi patologici…, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. L’art. 6 della legge n. 194 del 1978 – considerato non già nei suoi dettagli, bensì nel suo contenuto normativo essenziale - ha dato infatti attuazione al primo comma dell’art. 32 Cost. (per cui “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”), in tema d’interruzione volontaria della gravidanza: dettando una disciplina che fondamentalmente si adegua, per ciò che riguarda la tutela del diritto alla salute della gestante, a quella risultante dal dispositivo della sentenza n. 27 del 1975 (dove si “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre“. Per contro, la richiesta “massimale” tende non solo a sopprimere l’art. 6, ma anche a restaurare – come già si è notato, trattando dell’art. 19, primo comma – una disciplina penale il cui precetto appare identico a quello annullato dalla predetta decisione della Corte.
Nelle deduzioni svolte per il comitato promotore della richiesta in esame, si risponde che gli assunti della sentenza n. 27 del 1975 dovrebbero essere rimeditati

Corte costituzionale, 10 febbraio 1981, n. 26

Se questo è amare la vita…

Come ha chiarito la Corte costituzionale,

“la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare” non può farsi prevalere né sul diritto alla vita né sul diritto alla salute “proprio di chi è già persona, come la madre”.

Corte costituzionale, 10 febbraio 1981, n. 26

Come detto infatti e come troppo spesso si dimentica:

La l. n. 194 del 1978 non ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto all’interruzione di gravidanza, quale interesse in sè e per sè giuridicamente tutelato, ma si è limitata ad ammetterne il ricorso in funzione di tutela della salute e della vita della madre.

Tribunale Trapani, 09 luglio 2003

I medici che non praticheranno l’aborto sulla base di illegittimi criteri e i dirigenti che hanno permesso la creazione di “normative parallele” come quelle lombarde si espongono a responsabilità civile e penale:

È ravvisabile il delitto di lesioni personali colpose, e la conseguente responsabilità civile per colpa grave, a carico del medico che per non avere tempestivamente diagnosticato malformazioni del feto e non aver posto la gestante in condizione di attivare le procedure per l’interruzione della gravidanza nei limiti consentiti dalla l. n. 194 del 1978, cagioni alla donna, con la nascita del figlio fisicamente minorato, una sindrome ansiosa probabilmente insanabile.

Tribunale Locri, 06 ottobre 2000

Il diritto “alla procreazione cosciente e responsabile” è un diritto tutelato dagli art. 2 e 13 cost., cosicché una gravidanza non desiderata, costituisce una lesione personale.

Tribunale Venezia, 10 settembre 2002

Nel caso di responsabilità del sanitario per il mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza nei casi previsti dalla l. 22 maggio 1978 n. 194, il danno risarcibile è rappresentato non solo da quello dipendente dal pregiudizio alla salute fisio – psichica della donna specificamente tutelata dalla predetta legge, ma anche da quello più genericamente dipendente da ogni pregiudizievole conseguenza patrimoniale dell’inadempimento del sanitario nonché del danno biologico in tutte le sue forme.

Cassazione civile , sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488

Il divieto di porre in essere, dopo la morte di uno dei “partners”, pratiche di procreazione assistita, divieto previsto da un codice deontologico di autoregolamentazione, non giustifica il rifiuto opposto da un centro medico specialistico, osservante il codice predetto, alla richiesta, avanzata da una donna vedova, di procedere a reiterare i tentativi di impianto degli embrioni crioconservati ottenuti in provetta, quando il marito era ancora in vita, dalla unione dei gameti di entrambi i coniugi: il contratto d’opera professionale da essi stipulato con il centro medico conserva, invero, piena validità ed efficacia anche dopo la morte del marito, non potendo un codice deontologico di autoregolamentazione incidere negativamente, con un proprio precetto, sui principi costituzionali e sulla normativa ordinaria vigente che presiedono alla salvaguardia dei diritti fondamentali d’ogni persona umana, vivente o nascitura.

Tribunale Palermo, 08 gennaio 1999

C.C. c. Centro medicina riproduzione

Ma si è arrivati anche a questo:

Il complesso della normativa in materia sancisce l’obbligo da parte del medico di fornire informazioni al paziente. [...] La strada seguita dal sanitario (omettere di informare sulla esistenza di malformazioni a carico del feto) è stata la più brutale, ponendo la paziente nel modo più violento e inaspettato di fronte all’atroce verità. Il medico avrebbe dovuto sempre e comunque informare immediatamente i coniugi, per rendere loro possibile un approccio meno brutale con la verità ed, eventualmente, dare agli stessi la possibilità di una scelta. Sussistono quindi i requisiti dell’atto urgente per ragioni di sanità ed il medico va condannato ai sensi dell’art. 328 c.p [rifiuto od omissione di atti d'ufficio].

Corte appello Trieste, 01 luglio 1997

Quanto poi a Formigoni, valuterei quanto segue:

Ai fini dell’attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194, l’inadeguato esercizio dei compiti di controllo e di garanzia attribuiti alla regione dall’art. 9 comma 4 l. 22 maggio 1978 n. 194 non configura a carico del presidente della giunta regionale e dell’assessore alla sanità il reato di cui all’art. 328 c.p. quando nel corso del giudizio non si raggiunga sufficiente dimostrazione dell’esistenza di una colpevole volontà omissiva.

Pretura Milano, 27 gennaio 1981
Se la prova è raggiunta perchè il fatto è di dominio pubblico e anzi è oggetto di dibattito in Regione…

Nel complesso, la battaglia che si è combattuta contro la 194 tradisce uno scarso rispetto per la Costituzione, la legalità, la salute e il dialogo democratico.

In un Paese debole, soprattutto di nervi, sembra che i tentativi della Chiesa di imporre a tutti il proprio punto di vista sia difficile da contrastare, anche quando significa gettare alle ortiche una scelta di civiltà, mediante erosione dei contenuti della legge e la criminalizzazione di chi chiede di esercitare un diritto.
L’interruzione di gravidanza è una scelta per lo più dolorosa e traumatica per le donne e la strumentalizzazione che si fa di loro per affermare un potere sulla società è quanto di più empio possa esserci. Ed è di potere che si tratta: io credo che neanche un decimo di chi sbraita dia davvero valore alla vita, altrimenti non si spiegherebbe la scelta di fomentare oggi l’idea dello scontro di civiltà – per dirne una – o di fare ostruzionismo quando si tratta di informare sull’uso del preservativo in modo che i giovani vengano in contatto con informazioni serie e non con le “confidenze” di altri adolescenti.
Le modalità scelte in Lombardia, aggravando o rendendo impossibile per alcune donne e alcune ragazze la scelta dell’aborto è una forma di violenza e di avvilimento. Davvero “confrontarsi” con un intero staff medico sarà una pratica generalmente vissuta (e attuata) come tutela anzichè come torturante umiliazione e fonte di sensi di colpa?
Ma possibile che pensando a sé stesse o alle proprie madri o amiche, o figlie non si trovi il coraggio di ribellarsi a queste cattiverie?
Vogliamo parlare di rispetto per la vita? D’accordo!
Allora parliamo di una campagna per il sesso sicuro, visto che le malattie sessualmente trasmissibili sono in aumento e l’uso del preservativo da molti è considerato un optional, mentre imperversa il coito interrotto!
(PER EVENTUALI RAGAZZI CHE PASSASSERO DI QUI: IL COITO INTERROTTO E’ UNO DEI MODI MIGLIORI PER INIZIARE UNA GRAVIDANZA INDESIDERATA O AMMALARSI!)
Ma in quale Paese si permette per conformismo (laico o religioso) che i ragazzi (e anche di più le ragazze) muoiano perché fanno l’amore?

ricerche parallele hanno evidenziato alcuni dei motivi per cui si fa così raro uso della pillola (in Italia solo il 20% delle donne fertili, media bassissima in Europa) e del preservativo (l’aspetto psicologico è preponderante). Sono principalmente la scarsa informazione sulla sessualità e la posizione debole della donna che, dati alla mano, ha poca o nulla voce in capitolo sul contraccettivo da utilizzare rispetto ad altri paesi europei: solo il 49% delle donne italiane sceglie consapevolmente la contraccezione contro il 92% delle olandesi.

La Lombardia vuole fare la sua per tutelare la vita?
Ristampi Lupo Alberto: è l’educazione sessuale, la parte veramente inattuata della 194 ed è questa omissione che miete vittime.

Un’ultima citazione giurisprudenziale:

In un procedimento penale per illegittima interruzione della gravidanza, è inammissibile la costituzione di parte civile dell’unione donne italiane, in quanto tale associazione non è titolare di un interesse direttamente tutelato dalla norma penale violata.

Cassazione penale , sez. V, 16 maggio 1980

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