Vecchio teologo 17 gen 2008 11:30 am

L’articolo 111 Costituzione

Ha suono grave l’incipit, come i rari esametri con uno spondeo nella quinta sede: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Tale riserva esclude ogni “justice retenue” nel campo politico (re, governo, assemblee, comitati, partito, prefetti, intendenti, comandanti militari, consorterie, boss carismatico et coeteri): Sua Maestà emetteva lettres de cachet, afflittive o graziose, ordinando, ad esempio, che qualcuno fosse recluso nel tal luogo fino a nuovo ordine, ovvero salvandolo dalle accuse con un interdetto ai giudici [...] L’art. 111 vieta tali soluzioni “amministrative”. Ordigno obsoleto, da museo? Lo sarebbe se la storia puntasse irreversibilmente verso l’alto, e nemmeno Pangloss osa più pensarlo.

Franco Cordero, Procedura penale

One Response to “L’articolo 111 Costituzione”

  1. on 17 gen 2008 at 18:30 1.Surreale said …

    Grande citazione da un classico che non passa mai di moda! ;)

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